TITOLO IV TUTELA DELLA
QUIETE PUBBLICA E PRIVATA


Art. 15 – Abitazioni private e loro pertinenze


  1. Nelle abitazioni private e loro pertinenze non è consentito far funzionare apparecchiature o utilizzare strumenti che possano essere motivo di molestie e/o disturbo.
     
  2. Nelle abitazioni private e loro pertinenze è vietato l’uso di apparecchi o strumenti che producono rumore o vibrazioni percepibili all’esterno dell’appartamento dalle ore 22,00 alle ore 7,00 del giorno successivo, ovvero le ore 8,00 dei giorni festivi.
     
  3. Nelle abitazioni private e loro pertinenze gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, possono essere attivati nella fascia oraria di cui al comma precedente purché sia contenuto il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
     
  4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 240,00.
     
  5. Qualora dalle violazioni delle disposizioni comma 2 del presente articolo sia necessario provvedere alla cessazione immediata dell’attività ovvero alla rimessa in pristino o rimozione delle opere si procede secondo le norme del Capo II Titolo VIII.
     

Regolamento di polizia urbana (file PDF pagina 17)

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